LA CORTE DEI CONTI
    Ha pronuncito la seguente ordinanza sul ricorso prodotto dal  sig.
 Fasano  Rocco  nato il 27 settembre 1958 domiciliato in S. Angelo dei
 Lombardi, piazza Francesco De Sanctis, avverso il decreto n. 6271  in
 data  13  dicembre  1982  della  Direzione generale degli istituti di
 previdenza (C.P.D.E.L.);
    Uditi nella pubblica udienza del 16 ottobre 1992, con l'assistenza
 del segretario dott. Laura Camilleri, il consigliere  relatore  Maria
 Letizia  De  Lieto  Vollaro  e  il  pubblico ministero in persona del
 v.p.g. dott. Antonio Barrella; non rappresentato il ricorrente;
    Visto il ricorso n. 128020 nonche' gli atti e  i  documenti  tutti
 della causa;
                           RITENUTO IN FATTO
    Questa  sezione  giurisdizionale ebbe a promuovere con l'ordinanza
 (n. 64367 in data 3 ottobre-24 ottobre 1990); iscritta al n.  26  del
 registro  ordinanze  1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno  1992,  giudizio  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 37 del r.d.l. 3 marzo 1938, n.
 680  (ordinamento  della  Cassa  di  previdenza  per le pensioni agli
 impiegati degli enti locali) sul ricorso proposto da Fasano Rocco;
    Con ordinanza n. 227 in data 7  maggio-25  maggio  1992  la  Corte
 verificatrice  ha restituito gli atti a questo giudice per il riesame
 della sollevata questione di legittimita' alla luce  dell'entrata  in
 vigore  della  legge  8  agosto  1991,  n.  274  che  all'art.  17 ha
 disciplinato ex novo la materia di cui trattasi.
    Alla pubblica udienza odierna  il  p.m.,  in  persona  del  v.p.g.
 Antonio  Borrella,  ha  fatto  presente  di non opporsi alla verifica
 della "non manifesta infondatezza" della questione nel senso indicato
 dalla Corte costituzionale.
                        CONSIDERATO IN DIRITTO
    Premesso che la discriminazione prospettata con l'ordinanza emessa
 da questa sezione (ord. C.C. n. 64367 in data  3  ottobre-24  ottobre
 1990)  e'  stata  eliminata,  ma  senza  effetto  retroattivo, con la
 sopravvenuta legge n. 274 dell'8 settembre 1991 che  con  il  secondo
 comma  dell'art.  17  ha  equiparato,  ai fini del riconoscimento del
 diritto a trattamento di quiesenza  indiretto  e  di  riversibilita',
 agli  orfani minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad universita'
 o ad istituti superiori equiparati per  tutta  la  durata  del  corso
 legale  degli  studi  e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di
 eta';
    Tenuto conto che, non potendosi attribuire alla predetta legge  n.
 74  dell'8  settembre  1991  efficacia  retroattiva,  permane  per il
 periodo anteriore all'entrata in vigore della nuova norma  -  periodo
 che  costituisce la collocazione temporale della fattispecie de quo -
 un'evidente   violazione  del  principio  di  uguaglianza,  rimanendo
 assoggettata ad un diverso e deteriore trattamento la categoria degli
 orfani maggiorenni degli iscritti alla  cassa  pensioni  amministrate
 dagli  istituti di previdenza presso il Ministro del tesoro - in caso
 di frequenza da parte loro di un corso  di  studi  universitari,  per
 tutta  la  durata  del  corso  medesimo  e,  comunque, fino al limite
 massimo del ventiseiesimo anno di eta'  -  rispetto  a  quella  degli
 orfani maggiorenni dei dipendenti statali.
    Considerato  che  il  collegio  reputa  che  permanga,  quindi, la
 necessita' di riproporre -  perche'  non  manifestatamente  infondata
 oltre  che  palesemente rilevante ai fini della decisione ai fini del
 presente ricorso - la questione di legittimita'  gia'  sollevata  con
 l'ordinanza  (n.  C.C.  64367) emessa il 3 ottobre-24 ottobre 1990 da
 questa sezione sul ricorso de quo, le cui considerazioni in  fatto  e
 in diritto vengono integralmente richiamate.