LA CORTE DEI CONTI Ha pronuncito la seguente ordinanza sul ricorso prodotto dal sig. Fasano Rocco nato il 27 settembre 1958 domiciliato in S. Angelo dei Lombardi, piazza Francesco De Sanctis, avverso il decreto n. 6271 in data 13 dicembre 1982 della Direzione generale degli istituti di previdenza (C.P.D.E.L.); Uditi nella pubblica udienza del 16 ottobre 1992, con l'assistenza del segretario dott. Laura Camilleri, il consigliere relatore Maria Letizia De Lieto Vollaro e il pubblico ministero in persona del v.p.g. dott. Antonio Barrella; non rappresentato il ricorrente; Visto il ricorso n. 128020 nonche' gli atti e i documenti tutti della causa; RITENUTO IN FATTO Questa sezione giurisdizionale ebbe a promuovere con l'ordinanza (n. 64367 in data 3 ottobre-24 ottobre 1990); iscritta al n. 26 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1992, giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 37 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) sul ricorso proposto da Fasano Rocco; Con ordinanza n. 227 in data 7 maggio-25 maggio 1992 la Corte verificatrice ha restituito gli atti a questo giudice per il riesame della sollevata questione di legittimita' alla luce dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 274 che all'art. 17 ha disciplinato ex novo la materia di cui trattasi. Alla pubblica udienza odierna il p.m., in persona del v.p.g. Antonio Borrella, ha fatto presente di non opporsi alla verifica della "non manifesta infondatezza" della questione nel senso indicato dalla Corte costituzionale. CONSIDERATO IN DIRITTO Premesso che la discriminazione prospettata con l'ordinanza emessa da questa sezione (ord. C.C. n. 64367 in data 3 ottobre-24 ottobre 1990) e' stata eliminata, ma senza effetto retroattivo, con la sopravvenuta legge n. 274 dell'8 settembre 1991 che con il secondo comma dell'art. 17 ha equiparato, ai fini del riconoscimento del diritto a trattamento di quiesenza indiretto e di riversibilita', agli orfani minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad universita' o ad istituti superiori equiparati per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di eta'; Tenuto conto che, non potendosi attribuire alla predetta legge n. 74 dell'8 settembre 1991 efficacia retroattiva, permane per il periodo anteriore all'entrata in vigore della nuova norma - periodo che costituisce la collocazione temporale della fattispecie de quo - un'evidente violazione del principio di uguaglianza, rimanendo assoggettata ad un diverso e deteriore trattamento la categoria degli orfani maggiorenni degli iscritti alla cassa pensioni amministrate dagli istituti di previdenza presso il Ministro del tesoro - in caso di frequenza da parte loro di un corso di studi universitari, per tutta la durata del corso medesimo e, comunque, fino al limite massimo del ventiseiesimo anno di eta' - rispetto a quella degli orfani maggiorenni dei dipendenti statali. Considerato che il collegio reputa che permanga, quindi, la necessita' di riproporre - perche' non manifestatamente infondata oltre che palesemente rilevante ai fini della decisione ai fini del presente ricorso - la questione di legittimita' gia' sollevata con l'ordinanza (n. C.C. 64367) emessa il 3 ottobre-24 ottobre 1990 da questa sezione sul ricorso de quo, le cui considerazioni in fatto e in diritto vengono integralmente richiamate.